Di tanto in tanto una delle
questioni che ritorna alla ribalta nel dibattito politico nazionale è il tema
dei salari. I dati in circolazione sono tanti, per questa mia riflessione ho
preso a riferimento quelli pubblicati da Eurostat, Istat e OCSE sui rispettivi
siti istituzionali.
L’UE, poco prima dell’estate, ha
ribadito che i salari in Italia sono bassi rispetto al resto degli altri Paesi
aderenti per cui servono politiche a sostegno dei salari, da qui lo sterile
dibattito che ha animato di nuovo il confronto politico e che, a livello
nazionale ha prodotto un disegno di legge e a livello locale ha visto
l’introduzione di un salario minimo regionale e comunale. La Legge della
Regione Toscana è stata impugnata dal governo ed è stata dichiarata incostituzionale;
mentre diverse amministrazioni comunali hanno deliberato provvedimenti che
impegnano nel caso di gare ad indicare il salario minimo orario lordo di 9,0
EUR ossia il valore contenuto nella proposta di legge presentata in Parlamento.
Considerato che l’art. 11 D.Lgs. 36 del 2023 Codice degli Appalti prevede che è
carico della stazione appaltante individuare il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro (CCNL) applicabile nel bando di gara o negli inviti, pertanto
deliberare, a livello comunale, una sorta di salario minimo orario è inutile, è
sufficiente individuare correttamente il CCNL da applicare e controllarne la
corretta applicazione. Ritengo un tale atto amministrativo non solo inutile e
fuorviante ma oggetto di possibile ricorso amministrativo. Infatti se la Corte
Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la Legge regionale della Toscana
per violazione del principio della libera concorrenza, un atto amministrativo
potrebbe essere annullato perché ritenuto illegittimo nel caso in cui tale
vincolo venga posto nel bando di gara.
Ai fini dell’analisi che mi
appresto a svolgere prendo le mosse analizzando quanto riportato sul sito
istituzionale dell’UE. Da esso emerge che i salari minimi variano da un minimo
di 551 EUR al mese della Bulgaria a 2.704 Eur al mese del Lussemburgo. I Paesi
aderenti all’UE che prevedono un tale istituto ( l’Italia è tra i cinque Paesi
UE che non lo prevedono), sono classificati in tre gruppi diversi: • fascia
superiore a 1500 Eur al mese, rientrano in questa fascia Lussemburgo, Irlanda,
Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia; • fascia compresa tra 1000 a 1500 EUR
al mese, rientrano Spagna, Grecia, Slovenia, Polonia, Lituania, Grecia,
Portogallo e Cipro; • fascia inferiore a 1000 EUR al mese, rientrano Croazia,
Malta, Estonia, Cechia, Slovacchia, Romania, Lettonia, Ungheria e Bulgaria. Se
consideriamo i salari minimi rispetto al potere d’acquisto la classificazione
cambia: • fascia fino a 1500 EUR comprende Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi,
Belgio, Irlanda, Francia, Spagna e Polonia; • fascia da 1000 a 1500 EUR al mese
comprende Slovenia, Romania, Cechia, Bulgaria, Lettonia ed Estonia. Se questi
sono i dati relativi al salario minimo orario previsto per legge la situazione
cambia, come è ovvio che sia, rispetto ai salari percepiti da contratto di
lavoro. Lo stipendio medio in UE è di 37.863 EUR ( dato EUROSTAT riferito al
2023) l’Italia si trova sotto la media europea sia dal punto di vista nominale,
del potere d’acquisto e dell’incremento percentuale a partire dal 1992. Stando
ai dati riportati nel report Istat la mediana dei salari in Italia è di EUR
11,75 l’ora, valore da intendersi lordo. I valori riportati nel report
dell’ISTAT, sono compresi tra 21,98 EUR e 8,42 EUR. Per inciso un lavoratore
con una retribuzione di 9,00 EUR lordi percepirebbe un salario netto mensile
intorno ai 1.150,00 EUR. Le retribuzioni si differenziano da Nord a Sud,
passando dai 34.000,00 EUR del Nord ai 26.000,00 EUR del Sud, differenze
rivenienti oltre che dal collocamento territoriale, dal tipo di attività
svolta, dal titolo di studio e dal genere. La forbice retributiva tra uomini e
donne tende sempre di più a ridursi, mediamente pochi centesimi di differenza.
I lavoratori che in Italia percepiscono un salario orario lordo inferiore a
9,00 EUR, secondo ISTAT e INPS, sono circa 3 milioni e riguardano i seguenti
settori: • settore degli esercizi pubblici: barman, cuochi, pizzaioli e
camerieri ; • settore metalmeccanici: lavoratori inquadrati nel primo e nel
secondo livello, gruisti e saldatori; • settore commerciale: addetti al
controllo delle vendite, magazzinieri e gli archivisti protocollisti. I dati
OCSE dicono che i salari in Italia dagli anni ‘90 agli anni ‘20, a differenza
di quanto è successo negli altri Paesi UE, si sono contratti del 2,9% mentre
nel resto dell’UE sono cresciuti dal 6,2% della Spagna al 33,7% della Germania.
Rispetto alla situazione pre Covid i salari, pur crescendo, non hanno
recuperato il livello precedente. Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2024, riportava
alcuni dati che aiutano a comprendere il contesto smentendo una serie di luoghi
comuni in merito alle cause dei bassi salari in Italia. Uno dei luoghi comuni è
il costo del lavoro. La vulgata comune vuole che il costo del lavoro in Italia
sia alto rispetto agli standard UE. Analizzando i dati scopriamo che il costo
del lavoro medio UE è di 31,80 EUR l’ora mentre in Italia è di 29,80 EUR quindi
al di sotto della media. I Paesi che hanno un costo medio alto sono gli stessi
dove i salari sono più alti, significherà pure qualcosa! Il Lussemburgo che è
il Paese con il salario medio più alto ha anche il costo del lavoro più alto.
Altro dato, la produttività media per unità di lavoro, l’Italia è anche in
questo caso sotto la media UE. Costo del lavoro e produttività sono indicatori
che aiutano a comprendere il livello dei salari in Italia ed anche il modello
economico e quale idea di sviluppo ha animato il mondo imprenditoriale a
partire dagli anni ‘90. In quegli anni è stato avviato un processo di
trasformazione del nostro sistema economico, qualcuno ha il coraggio di
chiamarlo di riforme, del quale oggi vediamo i risultati. Per questa ragione,
la mia analisi non può che partire dal Protocollo di intesa del 23 luglio 1993
sottoscritto da Governo e Parti sociali, accordo passato alla storia come “
Protocollo Ciampi”. Il titolo del Protocollo è “ Politica dei redditi e
dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al
sistema produttivo”, titolo pomposo e non poteva che essere tale dato il
contesto ricco di aspettative, interno ed internazionale, nel quale veniva
sottoscritto. A distanza di decenni sono in tanti coloro che ancora oggi si
esaltano per quell’accordo, mi viene in mente quanto scrivono, su Huffington
Post del 25 luglio 2023, trentennale della sottoscrizione del Protocollo,
Gaetano Sateriale e Sergio Cofferati. Già dal titolo dell’articolo “ L’apice
del Protocollo Ciampi e questi 30 anni di arretramento” si evince chiaramente
che il riconoscere, da parte dei protagonisti, che quel protocollo è il punto di
partenza dei successivi 30 anni di arretramento è difficile. Il contesto nel
quale nasce il Protocollo si caratterizza per la crisi interna dovuta alla fine
della “Repubblica dei partiti” , per le anime pure la fine è dovuta all’opera
moralizzatrice della magistratura, per chi ha un minimo di spirito critico la
questione è leggermente diversa. Le inchieste di Mani pulite sono l’effetto
della modifica degli equilibri internazionali dovuti al crollo dell’URSS con la
conseguente nascita di nuovi mercati che si aprivano al capitalismo, in altri
termini era l’inizio della globalizzazione con la “fine della Storia”. In quel
contesto i partiti della Prima Repubblica, non più utili alla “ causa”,
andavano smantellati. L’obiettivo del mondo economico, finanziario e mediatico
era liberalizzare il mercato politico da esternalità quali organizzazioni
pesanti e culture politiche superate. Rispetto al pericolo rappresentato
dall’emergere di nuove forze politiche, che nulla avevano a che fare con la
tradizione repubblicana, agli eredi dei partiti della Prima Repubblica, per
sopravvivere ai mutamenti in corso, non restava che assecondare il processo di
integrazione europea, da qui l’attuazione di politiche finalizzate ad entrare
nell’UE.
La sottoscrizione dei trattati
istitutivi dell’Unione Europea imponeva scelte quali: privatizzazioni,
moderazione salariale per il contenimento dell’inflazione, rispetto dei vincoli
di bilancio rappresentati dal tetto massimo del 3% di spesa pubblica in deficit
e dal rientro del debito pubblico entro la soglia del 60% del PIL ,
flessibilità del mercato del lavoro, fine dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno, decentramento amministrativo con il passaggio di maggiori
competenze alle regioni fino ad arrivare alle modifiche del Titolo V della
Costituzione, modalità diverse di contrattazione tra imprese ed organizzazioni
sindacali, blocco del rinnovo dei contratti di lavoro, blocco delle assunzioni
nella Pubblica Amministrazione ed altro ancora. Le scelte fatte negli anni ‘90
a larga parte degli italiani apparvero accettabili, non a caso l’ideale
europeista ha goduto sempre di un alto consenso nell’opinione pubblica
nazionale almeno fino alla crisi degli hedge fund e della successiva crisi del
debito sovrano quando la “vicenda greca” ha trasformato il sogno in un incubo.
I dati riportati fotografano la realtà ma non dicono che la fonte dei bassi
salari è nell’ aver assecondato le politiche messe in campo dai governi che si
sono succeduti fino ad oggi i quali, con modalità diverse, hanno tutti
perseguito l’obiettivo di trasformare il sistema economico in chiave
neoliberale. Ad avere ispirato le politiche economiche degli ultimi trent’anni
è stata la teoria dell’austerità espansiva elaborata dagli economisti Alesina e
Giavazzi. I prodromi di una politica ispirata ad una tale teoria economica sono
rintracciabili già a partire dagli anni ‘90. Mi vengono in mente gli scritti di
economisti quali Giavazzi, Alesina, Blanchard, Zettelmeyer, Reinhart, Rogoff,
solo per citarne alcuni. La bibliografia sul tema è vasta.
Il nocciolo della questione è
racchiudibile in una sola frase : a partire dagli anni ‘90 abbiamo assistito
alla conversione dei partiti politici di sinistra e delle stesse organizzazioni
sindacali al Neoliberalismo. Ed è per questa conversione che la materia dei
contratti di lavoro va letta tenendo presente l’impostazione economica
Neoliberale. Ritornando al Protocollo Ciampi l’art. 2 recita: “ 1. Gli assetti
contrattuali prevedono : un contratto collettivo nazionale di categoria; un
secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale,
laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori”.
2. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la
materia retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto sarà
coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo
comune.(…) “ . Art. 3 del “ Protocollo” riporta “ Politiche del lavoro. Il
Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro
normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi
occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un governo
attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il
mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo
avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei(…)”.
Dalla lettura degli articoli
l’obiettivo perseguito erano moderazione salariale e flessibilità del mercato
del lavoro. La stessa flessibilità del mercato del lavoro era finalizzata alla
rimozione di quelle previsioni normative che determinavano il salario. Il “
Pacchetto Treu” del 1997 è un ulteriore tassello di quel processo di
trasformazione che vede i salari degli italiani collocati intorno alla media
UE. Nonostante i limiti presenti nel Protocollo Ciampi dalla Commissione Giugni
del 1997, il dato incontrovertibile è che a partire dal 1993 si consumano una
serie di passaggi che hanno ridefinito, in modo sostanziale, il mercato del
lavoro e il livello dei salari. Nel 2009 il Protocollo Ciampi viene emendato:
1) il tasso di inflazione da essere programmato diventa tecnico nel senso che
viene preso a riferimento il dato ISTAT con effetti regressivi; 2) la durata
della parte economica dei CCNL viene prolungata da due a tre anni. In aggiunta
a tutto questo interviene il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con L. 14
settembre 2011, n. 148. Contestualmente viene sottoscritto da Confindustria e
CGIL – CISL e UIL l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Ho avuto modo
di constatare che si discute sulle date che riguardano l’approvazione della L.
148/2011 e la sottoscrizione dell’accordo interconfederale quasi a voler
lasciare intendere che la parte politica si è comportata in modo scorretto
rispetto alle parti sociali. Per memoria il 2008 è l’anno della crisi degli
hedge fund e di lì a non molto avremmo avuto la crisi dei debiti sovrani.
L’art. 8 della L. 148/2011 apre ad una forte contrattazione aziendale e
territoriale fino al punto da consentire di andare in deroga a disposizioni di
legge interessate e alle stesse regolamentazioni contenute nei CCNL. Dopo aver
letto l’intesa interconfederale dello stesso anno non mi risulta essere in
contrasto l’art. 8 L.148/2011. L’applicazione della norma e dell’accordo
interconfederale è rinviata alla capacità negoziale delle rappresentanze locali
delle organizzazioni sociali, alle imprese e al contesto sociale ed economico
nelle quali operano oltre che delle istituzioni locali. Dal punto di vista
pratico significa che la parte del salario rinviata alla contrattazione di
secondo livello essendo legata a recuperi di produttività, investimenti,
modelli organizzativi, dalla necessità di riduzione della spesa da parte delle
amministrazioni pubbliche (penso all’esternalizzazioni di attività in house che
hanno visto per i lavoratori interessati l’applicazione di un CCNL diverso da
quello precedente in aggiunta alla disdetta degli accordi di secondo livello,
sia chiaro, tutto perfettamente legale) difficilmente ha trovato applicazione
in ambito locale, lo prova il fatto che solo il 30% degli occupati è coperta da
accordi di secondo livello.
A completare il processo avviato negli anni ‘90 ci penserà il Governo Renzi con il Jobs Act e con altre norme che hanno introdotto “ la banca del tempo” provvedimenti anche questi finalizzati alla riduzione dei costi del lavoro ossia del salario e ad una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa. Altro dato da non sottovalutare è l’introduzione all’interno dei CCNL, e non solo, della previsione del welfare aziendale. In sostanza è cosa nota che con il rinnovo del CCNL una quota parte dell’aumento viene dirottata per il finanziamento del welfare aziendale e dei fondi pensione per cui un aumento, ad esempio, di 200,00 Eur lordi mensili non si traduce in un aumento concreto del salario. Il finanziamento del welfare aziendale, come la riduzione del cuneo fiscale, le defiscalizzazioni ecc . non si traducono mai in tangibili aumenti salariali, sono a tutti gli effetti forme di sostegno alle imprese. Il finanziamento del welfare aziendale diventa a sua volta una forma indiretta di sostegno alla domanda per beni come la sanità e lo stesso sistema pensionistico. Il potenziamento degli Accordi di secondo livello, come abbiamo visto a partire già dal Protocollo Ciampi, sono la causa della differenza salariale tra Nord e Sud. Sottoscrivere accordi di secondo livello non è obbligatorio per cui, come dicevo, dipende dal contesto. Essendo l’istituto del premio di produzione uno degli strumenti principali attraverso i quali è possibile concretizzare accordi di secondo livello è del tutto evidente che dipende molto dagli interessi del mondo imprenditoriale sottoscriverli o meno. Le politiche economiche neoliberali ispirate alla teoria dell’austerità espansiva e al rispetto dei vincoli rivenienti dall’adesione all’UE e alla moneta unica ha fatto si che il nostro sistema produttivo scegliesse di competere con i Paesi meno sviluppati del nostro come provano il dumping sociale e la delocalizzazione di attività produttive verso i Paesi dell’ Est Europeo o addirittura, come prova la vicenda Stellantis, in Marocco. La proposta di introdurre il salario minimo orario per legge trovo che sia una proposta demagogica slegata dal contesto nazionale ed europeo. Lo stesso richiamo alle direttive comunitarie che imporrebbero l’istituzione di un salario minimo orario è un falso. La Direttiva dell’UE è riferita a quei sistemi che hanno una copertura da parte dei CCNL inferiore all’85% per cui non riguarda l’Italia. Se i salari in questi anni invece di crescere sono diminuiti la ragione è da ricercare nelle politiche economiche attuate dai governi che si sono succeduti. I salari bassi riguardano tutte le categorie, un salario da 1.150 Eur al mese non può essere considerato dignitoso rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. Rispetto ad una tale previsione normativa il mondo delle imprese, soprattutto quelle che non sottoscrivono accordi di secondo livello, hanno strumenti legislativi e contrattuali che gli consentono di aggirare il dispositivo legislativo. A mio parere serve rafforzare la funzione del CCNL ed introdurre forme di indicizzazione automatica. In caso di esternalizzazione di attività ai lavoratori della Ditta affidataria andrebbe applicato lo stesso CCNL applicato ai lavoratori della Ditta affidataria; altra ipotesi potrebbe essere rendere obbligatorio la sottoscrizione di accordi di secondo livello. In conclusione le proposte sindacali sono deboli e quelle avanzate dalle parti politiche strumentali e quindi non risolutive.