Oltre la retorica: la vera storia del delitto d’onore e le falsificazioni che non vi raccontano


In questi giorni, con il pretesto dell’anniversario dell’approvazione della legge n. 442 del 5 agosto 1981 (che abrogò la rilevanza penale della causa d’onore), nei social e nei media tradizionali vengono regolarmente pubblicati articoli – come il recente pezzo diffuso da Tgcom24 – che diffondono le solite falsificazioni femministe. Sfruttando la ricorrenza, si veicola una narrazione ideologica il cui unico scopo sembra essere quello di alimentare odio contro gli uomini, dipingendo il passato come un’epoca in cui “il maschio” aveva la licenza legale di uccidere impunemente le donne della propria famiglia.

Ma la realtà storica e giuridica è ben diversa da quella che la vulgata odierna cerca di imporci e in questo breve articolo cercheremo di smontare questo altro pezzo di narrazione unilaterale.

La prima grande menzogna da confutare, che rende articoli come quello sopracitato parziali e fuorvianti, è l’idea che l’articolo 587 del Codice Penale fosse un privilegio esclusivamente maschile. Al contrario, la legge parlava chiaro: a beneficiare delle attenuanti del delitto d’onore erano anche le donne. Se una donna sorprendeva il marito in una relazione illegittima e lo uccideva (o uccideva l’amante di lui) nello stato d’ira determinato dall’offesa recata al proprio onore, godeva del medesimo, identico sconto di pena.

In secondo luogo, la narrazione odierna omette sistematicamente un dato statistico e criminologico fondamentale: la maggior parte delle vittime del delitto d’onore erano di sesso maschile. Come evidenziano gli archivi della giurisprudenza dell’epoca e le analisi di criminologia storica sui fascicoli processuali (soprattutto nel Sud Italia), il bersaglio primario e principale della vendetta d’onore era il cosiddetto “drudo”, ovvero l’amante uomo o il seduttore1.

Perché il legislatore sottolineava così apertamente e puniva la figura dell’amante uomo? Perché la norma si basava su una precisa simmetria sociale: immaginava che fosse l’uomo a cercare la relazione sessuale, a fare la parte attiva. Il messaggio implicito del legislatore ai maschi era inequivocabile: “se vai in giro cercando relazioni con donne sposate, o se seduci la figlia altrui, rischi la vita”. L’amante uomo diventava a tutti gli effetti la vittima sacrificale designata da immolare sull’altare del decoro sociale.

A riprova di ciò, la cronaca giudiziaria è piena di casi in cui la società ha giustificato l’eliminazione fisica dell’elemento maschile. Un episodio su tutti: era il 1964 quando a processo per l’art. 587 c.p. finì un padre, un maestro delle scuole elementari, che aveva ucciso il professore della giovane figlia, reo di aver sedotto la studentessa diciottenne. L’imputato scaricò sulla vittima tutti i proiettili della sua pistola mentre il professore teneva lezione dinanzi a un certo numero di studenti. Il risultato? Fu condannato a soli 2 anni e 11 mesi.

L’uomo ucciso, in questo e in migliaia di altri casi, era colpevole di aver preso l’iniziativa. Ma la narrazione e la pubblicistica femminista (quindi l’unica narrazione e l’unica pubblicistica ammessa e veicolata nell’infosfera e in ogni agenzia istituzionale) produce una rappresentazione degli eventi del passato innanzitutto parziale (quindi sostanzialmente falsa) e in secondo luogo svincolata dalle complesse coordinate socio-culturali dell’epoca. La sessualità è sempre stata considerata e tutelata dalla società come una preziosa risorsa femminile: per questo motivo esisteva uno stigma sociale su talune condotte delle donne (e, del resto, che stigma potresti mai avere su chi non dispone di quella risorsa?).

Ma di riflesso, proprio per difendere quella risorsa, le condotte maschili erano sanzionate nella loro totalità mille volte di più e mille volte peggio. L’uomo che violava queste regole non subiva lo stigma: subiva la morte, approvata dallo Stato. Senza contare le dinamiche di classe, dove se un uomo povero lanciava uno sguardo di troppo a una donna dell’aristocrazia, poteva essere giustiziato seduta stante; o ancora, per andare più a fondo nella storia, pensiamo agli eunuchi, uomini letteralmente castrati e mutilati pur di “proteggere” la virtù delle donne.

Celebrare la fine del delitto d’onore può essere pure un atto di civiltà. Ma usarlo come strumento per riscrivere la storia, trasformandolo nella prova di un inesistente complotto patriarcale mirato all’eccidio femminile, non è solo storicamente falso: è l’ennesimo tentativo di nascondere come, per secoli, la vita e il corpo degli uomini siano stati considerati totalmente sacrificabili.

1 Il termine drudo è un vocabolo letterario italiano che significa principalmente amante, innamorato o persona fedele e devota. Oggi il termine è raro e si usa quasi sempre in senso spregiativo per indicare un amante segreto o illegittimo.

“Sedotta e Abbandonata” di Pietro Germi, 1964 (immagine da Google)

7 commenti per “Oltre la retorica: la vera storia del delitto d’onore e le falsificazioni che non vi raccontano

  1. Rino
    6 Agosto 2026 at 17:50

    Molto bene. Questo è uno dei temi classici della propaganda femminista che rovescia da sempre il senso della legge e della giurisprudenza senza che nessuno mai l’abbia smascherata. Emanuele Severino, ad esempio, si occupava di cose “più importanti” e soprattutto meno pericolose. Innocue.

  2. Giulio larosa
    7 Agosto 2026 at 8:29

    Non conoscevo il particolare di quella legge! Grazie ora è tutto più chiaro

    • Rino
      7 Agosto 2026 at 17:33

      Appunto. Sarebbe stato bello se qualche “intellettuale di sinistra” o qualche gran nome della filosofia, della psicologia, della sociologia, della storia etc. avesse detto una parola demistificatrice nel 1970, o nel 1980 o nel 1990 etc. Ad es. il grande U. Eco, non disse mai nulla né su questo tema né sugli altri 103 (ne ho infatti estrapolati 103, apartire dall “incendio della fabbrica Cotton”, lista aggiornata a maggio 2025, S.e. & O). E come lui gli altri 100.000
      Sarebbe stato bello… adesso qualcuno dissente quando dico che siamo stati traditi da tutti e che siamo stati consegnati come agnelli nelle mani della menzogna delle Lupe. Dio perdona, io no.

      • Rino
        7 Agosto 2026 at 17:35

        Tutti “pensavano con la propria testa” come i turaccioli nella corrente…

        • pio
          9 Agosto 2026 at 13:18

          Codice Penale, art. 587
          Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

          Come si può vedere, è vero, l’art 587 parla di coniuge (riferendosi quindi anche ai casi di mariti uccisi), ma poi fa riferimento solo ai casi di figlia e sorella uccise, non di figlio e fratello. Questo è l’unico punto su cui le femministe potrebbero aggrapparsi.

          • anonymous
            10 Agosto 2026 at 13:48

            Sono d’accordo, quella era una discriminazione; aggiungo che non era nulla rispetto alla attuale legge sul femminicidio e su altri nove reati, in cui di fatto è prevista un’aggravante solo per gli uomini; quelli che dicono che siamo andati da un estremo all’altro non hanno proprio idea della sproporzione tra le due ingiustizie

      • Altra menzogna
        25 Agosto 2026 at 11:50

        Tra l’altro bisogna parlare dell’infanticidio d’onore, legge quella si a solo vantaggio femminile, sostanzialmente mantenuta con nome diverso

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