E’ apparsa sulla stampa la
notizia che la senatrice Giulia Bongiorno ha presentato un’emendamento al
disegno di legge 1433, c.d. ddl “femminicidio” di cui è relatrice, che introduceva
appunto questa nuova fattispecie di reato. A quanto pare le critiche sulla
vaghezza della prima formulazione sono state in qualche modo recepite da coloro
che hanno presentato il ddl a marzo 2025. E’ il caso di leggere il nuovo
emendamento e comprenderne le conseguenze, che a dire il vero sembrano alquanto
disturbanti, se il primo era vago, questo sembra scarsamente efficace e non
riduce la sensazione d’incertezza specie nella prima parte. Esso recita [1]:
“Quando il fatto è commesso
come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna
o è conseguenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva
ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle
sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di
donna.”
Analizziamo i tratti
dell’emendamento, laddove essi vanno in contrasto con la Costituzione ovvero
dove essi fanno riferimento ad un sesso in particolare: “in quanto donna”
o “della sua condizione di donna”.
L’”in quanto donna” è uno dei capisaldi del concetto di femminicidio, concetto nato oltreoceano sociologicamente e in modo arbitrario confluito in una sorta di pseudo-diritto penale (pseudo perché al momento non esiste nei codici) che è una derivazione di modelli mutuati dal femminismo tramite autrici come Diana Russel e Marcela Lagarde. Nel diritto penale tuttavia è necessario precisare cosa significhi esattamente, per cui nell’emendamento “in quanto donna” è ricondotto a due azioni (atti) commessi dall’omicida: discriminazione e odio.
L’odio è un ingrediente in molti casi necessario di un omicidio (anche se non sempre è così, X uccide Y ma il mandante è Z… per motivi magari economici, ma nè X nè Z odiano Y, lo fanno solo per eliminare un concorrente, Z potrebbe anche non conoscerlo affatto personalmente), specialmente nei delitti familiari un omicidio è causato spesso dall’odio, in cui altri moventi distinti, ad esempio quelli economici o sentimentali, fanno emergere un sentimento di odio specifico per quella persona, donna o uomo che sia. Per cui l’odio non sembra essere caratterizzante a meno di non avere a che fare con un odiatore seriale di donne, che reggerebbe l’”in quanto donna”, cosa che però è rara e richiama l’idea che a commettere un femminicidio sia solo un serial killer di donne, un uomo che odia le donne in generale. Nell’azione di odio il ddl non sembra essere diverso dall’articolo 575 cp ovvero omicidio che ammette una casistica certamente più ampia e in cui un “movente” vago come l’odio è solo un caso molto speciale.
Discriminazione è un azione più sottile: in che modo si stabilisce che vi è discriminazione? Per la Treccani il termine implica: …diversità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, etnici o religiosi (la legge stabilisce pene precise per i casi in cui la discriminazione assuma carattere delittuoso o induca ad atti di violenza). Il che significa due cose: che il gruppo in questione sono le donne tutte, quindi è un gruppo caratterizzato dal sesso (o genere). Questo è già un po’ strano poiché non si tratta di un gruppo minoritario, ma della metà più qualcosa della popolazione che per la Costituzione ha pari diritti, per cui l’azione discriminatoria nel senso di riconoscimento di diritti sembra ricondursi alla negazione di diritti sanciti dal nostro ordinamento: un unico caso potrebbe essere compreso in questo schema, l’omicidio di Saman Abbas, alla quale la famiglia ha negato il diritto all’autodeterminazione, anche questo sancito dalla Costituzione, proprio perché “in quanto donna”. Più difficile appare considerare una diversità di comportamento sempre secondo Treccani. Se mi comporto in modo discriminatorio fino al punto di uccidere, molto probabilmente sto anche odiando per cui risulta difficile separare discriminazione da odio.
Certo se io uccido ledo il tuo
diritto a vivere e in un certo senso anche al diritto all’autodeterminazione o
alla libertà. Qui però la prima frase sembra essere semplicemente un preambolo
della seconda la quale caratterizza il “femminicidio”, non tanto nell’”in
quanto donna” ma nella libertà di troncare una relazione affettiva che al
contempo una lesione dei diritti all’autodeterminazione e un atto d’odio. In
effetti la frase ‘ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque
una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione
della sua condizione di donna‘ sembra riprendere il motivo della
discriminazione: soggezione, limitazione possono essere
considerati dei sinonimi o comunque termini che rientrano nella lesione di
diritti e quindi nel termine discriminazione e in sostanza lo ‘spiegano’.
Si noti che l’emendamento
potrebbe essere modificato semplicemente abolendo in quanto donna e di
donna e la condizione potrebbe essere quella di un qualsiasi gruppo umano
soggetto a discriminazioni, per cui una riformulazione, compatibile anche con
la Costituzione, potrebbe essere:
“Quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa conseguenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di appartenenza ad un determinato gruppo umano.”
E’ curioso come eliminando il
riferimento al rifiuto, l’emendamento si leggerebbe: “Quando il fatto è
commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa conseguenza
del subire una condizione di
soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in
pretesa o ragione della sua condizione di appartenenza ad un determinato gruppo
umano”; nel quale si sente un’affinità con qualcosa di simile all’aborrito
(dalla destra) ddl Zan, mai approvato. Si tratta in entrambi i casi di un
grave cedimento all’idea fondante del diritto penale moderno, ovvero che la
responsabilità penale è individuale. Sorge il sospetto che questo ddl
piaccia anche alla c.d. “sinistra” anche per questo motivo: esso non fa che
avallare delle politiche “identitarie” in questo caso relative alle sole donne.
Naturalmente, nessuno dei
proponenti del ddl 1433, vuole una versione coerente con la Costituzione dello
stesso (figurati cosa gliene importa della Carta più volte aggirata da leggi
sovranazionali e mai realizzata realmente nelle sue indicazioni generali), la
motivazione di fondo del ddl è di tipo puramente politico, dato che vi è
evidenza che negli ultimi anni gli omicidi di donna sono in calo, ed in
particolare quelli in famiglia (sul Sole 24ore veniva dato il numero di 59 per
il 2024, numero che però include sicuramente casi di omicidi pietatis causa o
di soggetti con malattie mentali note, tanto che conteggi più affidabili danno
un numero intorno a 40 casi). Si vuole in sostanza con un’operazione classica securitaria
di destra venire incontro alle paturnie della “sinistra” per cercare di
dimostrare che la violenza sulle donne sta a cuore anche a questo governo (è
sintomatico che il ddl “femminicidio” sia stato presentato in pompa magna l’8
marzo). Le argomentazioni parallele o a sostegno di alcuni magistrati, come il
procuratore di Tivoli, sono fumose e non basate seriamente su un’analisi dei
dati (il solo fatto di citare percentuali fa venire il sospetto che c’è un
tentativo di nascondere i dati reali: argomento classico che i femminicidi sono
aumentati in percentuale, ma il motivo è che sono diminuiti di molto gli
omicidi di uomini). Traballante è anche la tesi del paragone tra “mafia” e
“mascolinità tossica” (concetto ripreso da studi sociologici dubbi) poiché non
esiste una struttura parallela con una cupola dei “maschi tossici” a meno di
non voler combattere contro mulini a vento.
Non esiste un modo di prevenire
pochi omicidi l’anno su 58 milioni di persone ciascuno dei quali è un evento
casuale del tutto indipendente dall’altro, eccetto forse quei pochi casi in cui
la vittima aveva già sporto denuncia. Negli ultimi anni si è assistito all’uso
massiccio di codici rossi e braccialetti elettronici alla prima denuncia della
donna, forse hanno salvato qualche mezza dozzina di casi in tutto, ma dato lo
scarso numero del fenomeno è come trovare un ago in un pagliaio: c’è sempre
qualcosa che sfugge, spesso sono casi in cui non sono mai state fatte denunce
pregresse. Anche l’emersione del fenomeno mi sembra un’argomentazione fallace:
più emerso di così con mezzo milione di persone al funerale di Giulia
Cecchettin sembra che sia più alto dell’Everest come fenomeno
nell’immaginazione popolare.
C’è anche da dire che nel più
generale fenomeno della “violenza sulle donne” spesso si sente dire da anni che
non è completamente emerso e che ancora molte non denunciano, che dire allora
però degli uomini vittime di violenza? Anche molti di loro non denunciano. Non
sembra che i numeri giustifichino un allarme sociale per le donne e per quanto
riguarda gli uomini semplicemente nessuno, salvo poche associazioni, ne parla.
Sfugge poi che la violenza nelle coppie non è un fenomeno che riguarda solo chi
si separa o divorzia, ma è ubiquamente diffusa anche tra i celibi, i conviventi
o i coniugati. Mentre qualche femminista vorrebbe ridurre tutto alle dinamiche
della separazione, che c’entra sì, ma non certo in tutti i casi (come se
Turetta o altri assassini fossero tutti padri separati), da cui forse deriva l’allarmismo
gratuito sull’essere ben 3500 i figli minori di madri uccise in un
“femminicidio” in cinque anni. Un calcolo banale mostra che forse sono un
decimo di quella cifra (senza considerare che molti sono ora maggiorenni) [3].
Come allarmismo viene fatto sull’abbassamento di età delle vittime [4].
Torniamo, dopo questa
digressione, al diritto. Scritto come è scritto o anche modificato ci dobbiamo
chiedere a cosa serve il ddl femminicidio? Si deve ricordare che spesso in
questi casi vi è omicidio-suicidio, per cui incrociando i vari dati sembra che
punibile con l’ergastolo siano solo un numero limitato di casi. Va da se poi
che non esiste in molti di questi casi alcun effetto dissuasivo: chi uccide, o
se preterintenzionale ne ha coscienza dopo, sa bene che sarà considerato un
relitto sociale per cui non ha nemmeno interesse a quanto accadrà, se non si
uccide spesso è perché non ha il coraggio di farlo per istinto di
autoconservazione. Le misure dissuasive in questi casi hanno pochissimo effetto
se non quella di soddisfare il generale abbrutimento forcaiolo dei
‘benpensanti’. Ma al di là di questo sembra che l’emendamento stesso restringa
la possibilità della sua applicazione, complicando l’azione penale. Come
giudicare ad esempio il caso Impagnatiello? Peraltro giustamente condannato
all’ergastolo anche in appello di recente. Nel suo caso era lui che voleva
lasciare la compagna non lei a cui era negata la libertà. In presenza di questa
legge avrebbe avuto l’ergastolo a causa del ddl oppure no? Odio? Discriminazione?
Certamente la difesa si sarebbe appellata all’assenza del rifiuto della
stessa a mantenere una relazione affettiva. Quello di Impagnatiello non è
l’unica situazione di questo tipo, sebbene sia più frequente quella descritta
dall’emendamento.
Nei 26 “femminicidi” riportati su
femminicidio.italia [5] nei primi sei mesi di quest’anno, solo 7 ricadono
nella fattispecie indicata dall’emendamento, di cui ben 5 commessi da
stranieri. In compenso ci sono stati 10 omicidi-suicidi, e, come spesso accade
molti non sono riusciti a suicidarsi (tra questi uno dei due italiani che ha
ucciso l’ex perché voleva lasciarlo). Negli altri casi l’applicazione
dell’emendamento è complessa poiché si tratta di casi in cui vi sono storie
pregresse legate a prostituzione, probabile malattia mentale, droga e nessun
rapporto di coppia prima dell’omicidio. In sostanza ad andare bene il ddl si
applicherebbe a un quarto dei delitti, meno probabilmente degli stessi
omicidi-suicidi. Una cifra assolutamente risibile di un numero già basso solo
per questo ci sarebbe bisogno di deturpare il codice penale con leggi di dubbia
costituzionalità?
Giusto per un’ultima digressione, è possibile trovare sul sito della World Bank una stima degli omicidi di donne in tutto il mondo fino al 2021 [6]. L’Italia, come sappiamo si situa con un’incidenza dello 0.4 per 100000 abitanti, molti paesi Europei hanno, come sappiamo numeri superiori (Francia 0.7, Germania 0.8, Finlandia 1.0), solo la Spagna, Belgio, Irlanda e alcuni paesi del Golfo e piccoli paesi hanno numeri inferiori: Spagna 0.4, Irlanda 0.3, Belgio 0.2, Arabia Saudita 0.3, Bahrain 0.2 e pochi altri; da sfatare è il mito che nell’Islam le donne siano più protette, molti paesi arabi o musulmani hanno numeri superiori all’Italia: Egitto 0.5, Marocco 0.5, Algeria 0.7, Iran 0.6, Turchia 1.0, Kuwait 1.1, Afghanistan 1.3. Il paese con l’incidenza più alta in Europa è la Lettonia con 3.6 seguita dalla Moldavia con 1.6. Stati Uniti e Russia hanno rispettivamente 2.9 e 3.3. Ma quello che veramente sorprende è il caso di alcuni paesi latino americani, dove vi è una criminalità devastante e dove l’idea di femminicidio ha trovato maggior applicazione, eccone una lista parziale: El Salvador 4.0 (ovvero 10 volte l’Italia), Colombia 4.1, Venezuela 5.1, Guatemala 6.1, Messico 6.2, in quest’ultimo paese quindi ci sono 15 volte omicidi di donne più che da noi in rapporto alla popolazione. Questi dati crudi, raccolti dove disponibili (mancano dati per alcuni grandi paesi come la Cina ad esempio), apparentemente indicano solo la cifra complessiva di donne uccise (non è facile capire in tutti i casi come sono stati raccolti, se ad esempio contengono o meno gli infanticidi di sesso femminile), l’incidenza di 0.4 italiana deriva da circa 100 omicidi all’anno, se però usassimo il dato del Sole 24 ore riportato sopra, 59, essa sarebbe all’incirca 0.2, ovvero allo stesso livello dei paesi più sicuri al mondo per le donne (da notare che per la Spagna nel 2024 vi sono stati 57 “femminicidi” [7], cosa che porta la Spagna ad un valore di 0.23).
Addendum (10 luglio 2025): mentre questo articolo veniva pubblicato la Commissione Giustizia del Senato ha votato all’unanimità (su questo ci sarebbe anche da dire) il ddl 1433 con il seguente testo : chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Come si vede la parte finale, già qui sopra giudicata ridondante con la prima parte è stata accorciata, mentre sono state aggiunti altri vocaboli: prevaricazione, controllo, possesso e dominio, sempre riferiti all’”in quanto donna”. E’ evidente che il testo era debole prima riferendosi solo a odio e discriminazione, ma a me non sembra che poi abbia guadagnato granché. Possesso e dominio sono sinonimi, controllo è una conseguenza del dominio o possesso, tant’è che ne anch’esso sinonimo, quando a prevaricazione è sinomimo di abuso. Ma allora quale abuso o possesso può esserci più grande del sopprimere la vita di una persona? Di nuovo cadiamo nel diritto improntato al sentimento o all’indagine psicologica: come si fa a determinare se vi sia stato o no possesso? La schiavitù è stata abolita per cui il possesso di un altro va determinato in base alla natura dei rapporti reali tra le persone o alla psiche del reo? Al lemma violenza la Treccani fa giustamente notare: Astratto e concreto – Da notare, infine, che molti sostantivi qui commentati (come risulta nelle accezioni delle singole voci) hanno un duplice valore, alludendo sia al sentimento o atteggiamento dell’essere violenti, sia agli effetti di tale atteggiamento. Nel diritto penale contano gli effetti non i sentimenti. Astio, livore, persecuzione, sopraffazione, vessazione, costrizione: abbondiamo nei termini ma quanto questo rileva poi a determinare un reato diverso da quello di omicidio? Si tratta di termini presi dalla vulgata giornalistica sul femminicidio che rendono a mio avviso ancora più ridondante i termini della nuova fattispecie rendendo meno semplice persino ai pubblici ministeri determinare se il nuovo reato sussiste o meno. Su tutto resta il grave vulnus all’art.3 della Costituzione poiché il testo del ddl continua a parlare di donne e non di persone.
[1] Femminicidio,
sarà decisivo il rifiuto della relazione, Giovanni Negri, Il Sole 24 ore,
26 giugno 2025.
[2 In
Italia più di 3500 orfani di femminicidio negli ultimi 5 anni: viaggio nella
vita dei “figli invisibili” . La notizia è una bufala, anche con cento
donne uccise ogni anni tutte e cento avrebbero dovuto 7 figli a testa.
Nel 2018 Sono stati 47 minori figli di madri vittime di femmincidio, nel 2024
sono stati 20 (anche a causa del calo dei delitti), sono contati anche quelli
che sono ora maggiorenni (i dati sono elaborati sulla base di quelli di
femminicidio.italia). Ipotizzando anche 50 minori l’anno, per cinque anni
sarebbero 250.
[3] Omicidi di minori di sesso
femminile sono stati: 4 nel 2019; 3 nel 2020; 4 nel 2021; 2 nel 2022; 2 nel
2023; 1 nel 2024 e fino adesso 1 nel 2025. Di donne con età minore di 25 anni:
10 nel 2019; 4 nel 2020; 8 nel 2021; 7 nel 2022; 8 nel 2023; 4 nel 2024 e per
ora 3 nel 2025. Età media: 37,4 nel 2019 (ci sono stati due neonate tra i
casi); 42,3 nel 2020; 42,5 nel 2021; 42,1 nel 2022; 43,1 nel 2023; 43,9 nel
2024; 42,0 nel 2025 fino adesso (i dati sono elaborati sulla base di quelli di
femminicidio.italia). Va notato che alcuni di questi “femminicidi” andrebbero
più realisticamente contati come “infanticidi” poiché il minore ha meno di
cinque anni e in diversi casi è ucciso dalla madre.
[4] Lista dei femminicidi in
Italia nel 2025
[5] Intentional
homicides, female (per 100,000 female), World Bank
[6] Femminicidi in Italia e in Europa: com’è la situazione e cosa dicono i numeri , Veronica Miglio, Geopop, 4 aprile 2025 (dato calcolato su 57 femminidici in Spagna).
Fonte foto: La Repubblica (da Google)