C’era una volta il diritto,
l’onere della prova a carico della Giustizia, le garanzie giuridiche
dell’imputato… e c’erano le parole a cui era riferito un significato preciso:
violenza era violenza oggettiva, non percepita, sessuale era qualcosa che
apparteneva al sesso non al gomito o al ginocchio.
Violenza sessuale era esercizio
della forza, della minaccia o dell’inganno per ottenere atti sessuali di vario
genere, ma ora siamo arrivati all’esplicito consenso dove il dissenso non deve
essere esplicitato, può essere trattenuto per vaghe paure di una risposta
violenta ma può essere manifestato in giudizio anche sei mesi dopo ed è
comunque stupro anche senza violenza, senza ricatto, senza minacce o inganno.
Quali garanzie per l’imputato? Nessuna.
C’era una volta il Tribunale
speciale per la difesa del Fascismo, c’erano le leggi per la difesa della
razza, c’era ancora prima la legge dei sospetti che ti mandava sulla
ghigliottina per una lettera anonima, c’erano leggi per i nobili e leggi per il
popolo minuto. Quali garanzie per gli imputati? Nessuna.
Ora ci sono le leggi per la
sicurezza della donna, quali garanzie per l’imputato? Nessuna. Quali prove
oggettive? Nulla. E l’onere della prova? A carico dell’accusato. Quali garanzie
giuridiche per una giusta ricerca della verità e della giustizia? Nessuna.
Il femminismo ci riporta indietro
di secoli sul piano della giustizia e della ricerca della verità verso un’infame
distopia in cui non debba succedere nulla di spiacevole ma che apre le porte al
disastro delle dittature e delle guerre.
C’era una volta il matrimonio, in
un impegno di questo genere la sessualità era un atto dovuto e la procreazione
motivo di orgoglio, se un partner si avvicinava all’altro con gentilezza e
desiderio il consenso era implicito, il dissenso andava esplicitato, non il
contrario. Se ci si deve avvicinare alla propria compagna chiedendo permessi e
continue rassicurazioni invece che con gesti che scaldino i sensi, dopo un paio
di rifiuti uno incomincia a guardarsi intorno.
Il male di questa proposta di
legge è non fare differenza tra una coppia consolidata e in cui è un bene
l’affettività e un rapporto inesistente in cui la sessualità deve ancora
nascere. Così come la legge è formulata ogni rapporto consumato anche senza
rifiuto può essere incriminato di stupro a posteriori. Inganno, ricatto e false
accuse possono dilagare senza possibilità di difesa, ogni uomo è ricattabile e
condannato a ricercare soddisfazioni parallele e degradanti.
Oggi la legge dell’odio
antimaschile, la legge del Moi Je deteste les homme e dell’odio rende
liberi(Pauline
Harmange), la legge dello S.C.U.M. (Manifesto per l’eliminazione del
maschio di Valerie Solanas), non è il rifiuto che deve essere esplicito a far
recedere il richiedente ma è il consenso esplicito che deve attivare il
desiderio dell’altro, ma il consenso non arriva se non viene attivato dal desiderio.
Sono gli ormoni specchio che possono trasformare due unità distinte e separate
in una coppia capace almeno in quel momento di trascendersi e affidarsi
all’altro.
Ora, fermo restando che consenso e
partecipazione attiva sono leggi sacre in amore e come in ogni rapporto umano
basato sulla libertà, mettere sullo stesso piano, chiamare con lo stesso nome e
punire allo stesso modo un atto dal dubbio consenso con un atto palesemente
costrittivo ottenuto con violenza, minaccia, o ricatto, è uno scandalo davanti
a tutti i tribunali della giustizia e della ragionevolezza; solo le terribili
dittature (non solo) del primo novecento hanno generato leggi offensive basate
sul sospetto, sull’equivoco, sulle false accuse o quelle società che riducevano
in schiavitù altri esseri umani.
In giurisprudenza esistono
l’omicidio colposo, stradale, volontario, volontario aggravato, per futili
motivi… Cosa differenzia un omicidio dall’altro, visto che comunque tutti hanno
generato una morte non voluta? È l’intenzione dell’imputato che fa la
differenza.
Scriveva Eloisa, o chi per lei,
tra il 1128 e 1135:”“Il crimine non è, infatti, nell’effetto dell’azione ma nel
sentimento che anima colui che agisce, la giustizia deve giudicare non
l’azione, ma l’animo col quale la si è compiuta.”
L’Umanesimo in Europa è nato già
nel dodicesimo secolo con Abelardo ed Eloisa e oggi siamo i primi a rinnegarlo
come fu col Fascismo, con i processi sommari degli assolutismi del Settecento o
la caccia alle streghe, agli eretici e ai dissidenti del Medioevo e dell’età
moderna.
Diciamolo chiaramente, i dibattiti
politico-religiosi e filosofici nelle aule della scolastica gestite dalla
Chiesa erano immensamente più liberi, pluralisti e dotti della miseria degli
articoli dei giornali di oggi. C’era un’immensa onestà e giustizia quando si
discuteva degli universali e la logica aristotelica processava i discorsi che
non oggi quando con la Programmazione neurolinguistica si sono fatti molti
passi avanti nel processare i discorsi e le parole ma la lingua dei politici è
piena di vergognose violazioni linguistiche non processate da cui nascono leggi
ingiuste e persecutorie.
La più subdola delle violazioni è
la generalizzazione, come prendere un caso di violenza o stalking per accusare
tutto il genere maschile, per non parlare delle vili cancellazioni in cui si
fanno confronti tra maschile e femminile ma si parla solo del problema
femminile per dire che la condizione femminile è svantaggiata senza confronto
con la condizione maschile, le distorsioni di significato con cui si definisce
l’uccisione della consorte come femminicidio in quanto uccisione della donna in
quanto donna. Attribuire agli altri un’intenzione solo perché si dichiara di
aver vissuto quell’azione come violenza o molestia è una distorsione, non si
possono fare processi alle intenzioni in mancanza di fatti che comprovino la
propria interpretazione.
È drammatico vedere che questa
immoralità linguistica non sia limitata a piccoli giornaletti online
dichiaratamente schierati come femministi e antimaschili ma investono i grandi
giornali e i dibattiti parlamentari. In nome della donna si sta affossando la
democrazia e la terziarietà della legge e della giustizia.
In conclusione è inaccettabile che
il dubbio consenso, il consenso non esplicitato verbalmente in una relazione non
violenta né costrittiva sia messo sullo stesso piano della violenza sessuale
conclamata con pene afflittive dai 6 ai 12 anni di galera. La questione del
consenso e della partecipazione attiva è una questione di educazione e
sensibilità affettiva che deve essere trattata in modi diversi dalla detenzione
con esperienze educative e terapeutiche capaci di cambiare l’atteggiamento
verso l’altro e verso la sessualità