Lo
stupro commesso ai danni di una donna (e pure di un uomo, a meno che la
responsabilità non ricada su un volonteroso carnefice della santificata“unica
democrazia del Medio Oriente”, nel qual caso non deve suscitare scandalo…)
è un crimine gravissimo, ma ancor più funesto è lo stupro del diritto positivo.
Su
iniziativa dell’onorevole Boldrini, infaticabile paladina dei diritti civili e
del regime ucraino, è in corso alla Camera l’iter di modifica dell’articolo
609-bis del codice penale, che punisce il delitto di violenza sessuale.
Plaudimmo tutti, a suo tempo, al riconoscimento normativo (avvenuto appena nel
1996!) del fatto che quest’odiosa condotta offende la persona e non concetti
astratti come la morale e il “buon costume”, ma la riscrittura della
fattispecie sembra conformarsi a un indirizzo ideologico nient’affatto
innocente piuttosto che rispondere a un’esigenza avvertita dalla società.
Fino
a oggi ad essere punito è colui – o colei – che costringe con violenza,
minaccia o abuso di potere la vittima a compiere o subire atti sessuali
ovvero la induce ad avere rapporti fisici profittando di una condizione di
inferiorità anche temporanea (l’esempio tipico è l’ubriachezza); una volta
approvato il nuovo testo, basterà per configurare il reato l’assenza del “consenso
libero e attuale” espresso dal presunto offeso.
Il
termine “libero” possiamo intenderlo nel senso di volontario, spontaneo – e fin
qui non c’è nulla di particolarmente innovativo – ma già l’aggettivo “attuale”
si presta ad interpretazioni diverse: in diritto esso è sinonimo di “effettivo”
più che di temporaneo (evidente l’affinità con l’inglese actual),
ma nel caso esaminato il significato è pacificamente da intendersi come perdurante
in costanza di rapporto oppuredi meno invasive
effusioni, visto e considerato che persino un bacio estorto o indesiderato
configura “violenza” punibile.
Ci
ricordiamo tutti della dolorosa odissea giudiziaria in cui fu precipitato
Julian Assange dalle accuse, rivoltegli da due occasionali partner svedesi, di
aver… perseverato anche quando il consenso iniziale
all’amplesso era o sarebbe venuto meno: benché quest’impostazione appaia
aberrante al cittadino di media moralità, essa risulta avvalorata da recenti
pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, prendendo spunto da una
Convenzione di una quindicina di anni fa, ha statuito che «integra la
violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il
consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno a causa di un
ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di
consumazione del rapporto, poiché il consenso della vittima al compimento degli
atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto (Cass., Sez. III,
n. 3158 del 2020)». Non dubito che Origene, i catari e qualche santissimo
asceta avrebbero apprezzato la soluzione giurisprudenziale, suggerendo magari
di andare un po’ oltre e vietare tout court le relazioni
carnali, ma il comune essere umano sa per esperienza diretta che nei momenti di
più intenso abbandono la nostra componente istintiva prende il
sopravvento sulla ragione, l’autocontrollo inevitabilmente si allenta e le
stesse parole perdono il loro significato preciso – e questo vale tanto
per i maschi quanto per le femmine del genere homo. È insomma doveroso fermarsi dinanzi a un no magari
tardivo, ma reciso e inequivocabile; talvolta però le situazioni sono più
sfumate, e nel gioco a due possono subentrare e intrecciarsi dinamiche – non
patologiche, sia chiaro – di ambigua lettura: il limite invalicabile è quello
della violenza fisica, che non va esercitata neppure quando il o la partner, in
preda alla frenesia, manifesta più o meno apertamente di
desiderarla.
Facciamo
finta, per semplificare, che le emozioni siano agevolmente controllabili e che
ognuno possa, con un semplice atto di volontà, padroneggiare se
stesso: rimane il problema centrale, quello del consenso che,
sempre secondo la Cassazione, «deve essere validamente prestato e
deve permanere durante tutto l’arco di tempo in cui sono compiuti gli atti
sessuali», perlomeno in forma tacita, cioè – direbbero i giuristi – per
facta concludentia. Tra i due estremi del secco rifiuto e
dell’esplicita proposta (il raro “voglio fare sesso con te”) sussiste una
vasta zona grigia intessuta di sguardi, segnali e ammiccamenti che possono
essere correttamente intesi oppure travisati. Un no può sottintendere il sì,
espresso magari a certe condizioni, o equivalere a un forse, si vedrà, perché i
meccanismi della seduzione non sono riconducibili a un prontuario di regole
fisse e immutabili; talvolta, come ho già scritto, la passione prende
improvvisamente il sopravvento e determina un istantaneo “passaggio di stato”:
il bacio non si annuncia formalmente. Cosa accade se poi, a cose fatte,
s’insinua un ripensamento frutto di vergogna, di schifo per se stessi, di senso
di colpa? Una persona matura dovrebbe accusare se medesima per aver ceduto agli
aborriti istinti, ma da un punto di vista psicologico è più comodo riversare
sul “coimputato” ogni responsabilità, autoassolvendosi.
Si
tratta di una questione tutt’altro che astratta, perché – come ha argutamente
rilevato il giornalista Mattia Feltri – la nuova formulazione
dell’articolo 609-bis sembra implicitamente ribaltare l’onere della prova,
costringendo l’imputato di un’ipotetica violenza sessuale a dimostrare di aver
acquisito l’altrui (previo e durevole) libero consenso. Si tratterebbe
evidentemente di una probatio diabolica, visto che già la presentazione
di una querela introduce di fatto una sorta di presunzione di non consensualità
a monte, per superare la quale occorrerebbe la produzione di un inverosimile
accordo scritto (difficile imbrigliare la fornicazione in un negozio
giuridico!) ovvero una testimonianza diretta: la stessa prova del perdurare di
una relazione amichevole post factum tra i due protagonisti
potrebbe essere valutata poco rilevante da un giudice “al passo con i tempi”.
Ritorno
allora sull’indirizzo ideologico cui alludevo all’inizio di questo
pezzo involontariamente pruriginoso: questa innovazione legislativa è davvero
necessaria e rispondente all’interesse della collettività o non rischia
piuttosto di rivelarsi un rimedio peggiore del male? Diciamo che essa risponde
alla stessa logica che ha ispirato l’introduzione del discutibile
reato di femminicidio: quella di colpevolizzazione del c.d. genere maschile in
quanto tale. Noi uomini saremmo tutti, per nostra immutabile
natura, predatori sessuali e dunque potenziali colpevoli, mentre la
donna sarebbe sempre e soltanto vittima (la norma penale questo
ovviamente non lo può dire e non lo dice, esordendo con il canonico “chiunque”
seguito da un inconsueto “compie”, ma il sottinteso emerge dal dibattito
pubblico e dai lavori della Commissione parlamentare), anche se recenti fatti
di cronaca nera parrebbero smentire un giudizio così manicheo; va peraltro
notato che nei confronti di assassine e infanticide i media si mostrano più
comprensivi e “garantisti” rispetto alle vicende in cui a macchiarsi di infami
delitti è un maschio adulto.
Merita
osservare che queste tendenze politico-normative non sono una peculiarità
italiana, dal momento che si è assistito in tempi recenti all’allargamento
della tutela contro i reati sessuali in non pochi ordinamenti dell’Europa
occidentale. La cosa potrebbe apparire singolare se si considera che le
istituzioni nazionali ed europee non badano granché al consenso – o al
rumoroso dissenso – dell’opinione pubblica interna quando si tratta di
prolungare, con l’invio di armi e il divieto di trattative, la mattanza ucraina
o quando vengono introdotte misure coercitive per far fronte ad allarmi di
natura sanitaria; la gestione spietata, una decina d’anni fa, della crisi greca
e la serafica indifferenza nei riguardi del genocidio palestinese aumentano i
dubbi circa l’esistenza di una diffusa sensibilità verso i problemi di
specifici gruppi sociali che non coincidano con l’élite. Perché mai allora
tanta sollecitudine nei confronti delle donne, che a loro volta non
costituiscono una categoria unitaria e monolitica, considerato che le loro
condizioni di vita dipendono in primo luogo dal contesto socioeconomico in cui
ciascun individuo, indipendentemente dal sesso, è inserito?
La
risposta che mi do non è rassicurante, ma è suffragata da indizi gravi, precisi
e concordanti accumulatisi negli ultimi tre decenni: la vittimizzazione
femminile e la corrispondente demonizzazione del maschio sono funzionali a
seminare zizzania tra i sudditi in base ad uno schema collaudato (giovani
contro pensionati, precari contro “garantiti”, adesso donne contro uomini, ma
in linea generale: subalterni contro subalterni) e ad accentuare la
frantumazione di un corpo sociale sempre più alla mercé di chi detiene
ricchezza e potere.
Il moltiplicarsi di obblighi, sospetti e sanzioni rinsalda le sbarre della gabbia in cui il neoliberismo di destra e “di sinistra” si ingegna con profitto di rinchiudere il singolo essere umano: spiegazioni alternative e ottimistiche appartengono alla falsa coscienza.
Fonte foto: Corriere della Sera (da Google)