Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Casi concreti e verificabili di come il discorso pubblico e istituzionale italiano tratti in modo sistematicamente asimmetrico la violenza e la vittimizzazione per genere. Un documento complementare, dedicato ai divari di genere nella produzione e nel consumo di cultura digitale, approfondisce un filone distinto emerso nella stessa ricerca.
Introduzione
Questo documento non sostiene che dietro il discorso pubblico su uomini e
donne vi sia un disegno organizzato e intenzionale, né che un genere sia
moralmente o intellettualmente superiore all’altro. Raccoglie però una serie di
casi concreti, verificabili con fonti, nomi e date, che messi insieme mostrano
un pattern ricorrente: nel trattamento istituzionale, giuridico e comunicativo
della violenza e della vittimizzazione per genere in Italia, una sola cornice
esplicativa riceve riconoscimento sistematico, mentre le posizioni alternative
risultano sistematicamente assenti o marginali — a prescindere dallo
schieramento politico al governo.
1. Un caso concreto:
come un dato aggregato diventa un’accusa collettiva
Un esempio verificabile di come un dato statistico reale possa
trasformarsi, nel discorso pubblico, in una generalizzazione scorretta viene da
un convegno tenutosi a Selinunte il 25 luglio 2024, patrocinato dal Comune di
Castelvetrano e valido come credito formativo per avvocati e giornalisti. Nel
suo intervento, la magistrata Paola Di Nicola Travaglini, consigliera di
Cassazione, ha dichiarato rivolgendosi al pubblico in sala: «Qui dentro abbiamo
un uomo su tre che commette violenza. Qui dentro, non fuori, non sui giornali,
non nelle aule di giustizia».
L’affermazione nasce dal dato ISTAT
secondo il quale il 31,9% delle donne avrebbe subito violenza fisica o
sessuale nella vita, ma commette un doppio salto logico. Primo: dedurre che «un
uomo su tre» sia autore di violenza dal fatto che «una donna su tre» ne sia
vittima ignora la possibilità — statisticamente non trascurabile — che un
singolo autore abbia più vittime nel corso della vita, il che riduce il numero
di uomini coinvolti rispetto al numero di episodi. Secondo, e più marcato:
applicare quella stima aggregata, calcolata su scala nazionale e nel corso di
un’intera vita, a un gruppo specifico e fisicamente presente in una sala («qui
dentro») trasforma una proiezione statistica di popolazione in un’imputazione
diretta verso persone identificabili, senza alcuna base per saperlo di loro
specificamente.
Lo stesso convegno, riletto per intero, mostra un margine molto più
ristretto di pluralità interna di quanto una prima lettura potesse suggerire.
Una relatrice, l’avvocata Adele Pipitone, dichiara sì che «non c’è nessuna
lotta di uomini contro donne» — ma la stessa frase prosegue affermando che si
parlerà sempre meno di violenza di genere «quando i nostri uomini saranno
veramente nostri alleati nel contrasto ai pregiudizi», il che riafferma la
medesima cornice che la prima parte della frase sembrava voler smorzare: più
una clausola di stile che un reale contraddittorio. Nell’insieme, i circa 150
minuti di convegno non presentano, sul palco, posizioni realmente alternative
alla cornice patriarcato/vittime-carnefici.
Il caso del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi (2023) è istruttivo sullo stesso pattern. Una critica di merito — non solo di forma — è stata effettivamente pubblicata: il think tank Centro Machiavelli ha sostenuto che trattare il film come un “documentario” sul patriarcato italiano di ieri e di oggi sia un errore, definendo la visione di riscatto della protagonista, “nichilista”. Una critica di merito, quindi, esiste. Ma è comparsa su una testata di nicchia, con una diffusione infinitesimale rispetto a quella del film, che ha invece ottenuto un’accoglienza pressoché unanime sulla stampa mainstream, il record di incassi della stagione e sei premi David di Donatello. Il punto rilevante non è l’assenza di critica, ma la sproporzione nella sua visibilità.
Un secondo passaggio dello stesso convegno merita una nota critica per lo
stesso motivo. Una relatrice (Esther Rizzo) sostiene che le donne sarebbero
storicamente rese “invisibili”, portando come prova casi reali e
documentati — la fisica Rosalind Franklin, i cui dati sulla struttura del DNA
furono usati da Watson e Crick (insigniti poi del Nobel) senza un
riconoscimento adeguato, è un episodio storico effettivamente accertato. Il
problema non è il singolo caso, che è vero, ma il salto logico successivo: da
un numero limitato di episodi storici documentati a una spiegazione generale
per cui, oggi, le donne “farebbero più cose degli uomini” in un dato
ambito ma se ne vedrebbero sistematicamente derubate o cancellate —
generalizzazione non supportata da alcun dato presentato nel convegno.
È altrettanto importante essere onesti sul limite opposto: l’affermazione
contraria, per cui i gap di genere sarebbero spiegabili integralmente con
libere scelte non condizionate da alcun fattore esterno, non è a sua volta un
fatto dimostrato — è l’altro lato di un dibattito scientifico reale e ancora
aperto (si veda il documento complementare per l’approfondimento del dibattito
“paradosso dell’uguaglianza di genere”). Nessuna delle due tesi
estreme può essere trattata come conclusione scientifica acquisita.
2. Il Libro Bianco e
l’interpretazione dell’art. 575
Un caso ulteriore, particolarmente significativo perché smentisce una
possibile obiezione, riguarda il Libro Bianco per la formazione sulla violenza
contro le donne, pubblicato nel novembre 2024 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la prefazione della ministra Eugenia Roccella — esponente di
un’area politica conservatrice (area per cui il femminismo non costituisce,
almeno formalmente, una questione identitaria). Il titolo ufficiale del
documento è, senza mediazioni, “Violenza maschile contro le donne”:
la cornice non è un dettaglio interno, ma la denominazione stessa del testo
istituzionale. Questo rende meno plausibile l’ipotesi di un’unica parte
politica organizzata dietro questa narrazione, e più plausibile un consenso
istituzionale trasversale su una specifica cornice esplicativa, indipendente
dallo schieramento di governo.
Lo stesso Libro Bianco (p. 83) mostra come lo schema retorico individuato
in questo documento — un dato o un testo reale, esteso interpretativamente
oltre ciò che può sostenere — compaia anche in un dettaglio tecnico-giuridico.
Il testo sostiene che l’articolo 575 del Codice Penale, che punisce
“Chiunque cagiona la morte di un uomo”, “letteralmente significa
uccisione di un uomo” per “precisa scelta, giuridica e
linguistica”, finalizzata a rendere la norma “più comprensibile”
ma di fatto, secondo gli autori, a occultare la componente di genere del
femminicidio. Si tratta di un’interpretazione discutibile sul piano
storico-giuridico: l’art. 575 risale al Codice Rocco del 1930, epoca in cui la
parola “uomo” era d’uso corrente in italiano giuridico nel
significato generico di “essere umano”; in quasi un secolo di
applicazione, nessuna giurisprudenza ha mai interpretato la norma come riferita
alle sole vittime di sesso maschile.
Va inoltre segnalata un’asimmetria strutturale nel modo in cui il dibattito pubblico italiano tratta le posizioni critiche verso l’impianto teorico femminista. Autori che sostengono posizioni esplicitamente antifemministe esistono e pubblicano — basti pensare a nomi quali Fabio Nestola, Rino Della Vecchia, Armando Ermini o Fabrizio Marchi, fondatore del movimento “Uomini e Donne in Movimento” — ma tendono a comparire nel dibattito pubblico quasi esclusivamente come oggetto di analisi critica in sede accademica e senza peraltro nominarli esplicitamente, piuttosto che come interlocutori invitati a un confronto diretto e paritario su reti televisive generaliste o sulla grande stampa.
3. La comunicazione
pubblicitaria e istituzionale
Un ambito in cui l’asimmetria è verificabile in modo diretto è quello
della comunicazione istituzionale e pubblicitaria italiana. Negli ultimi dieci
anni si sono susseguite diverse campagne di grande diffusione nazionale, tutte
orientate nella stessa direzione: la campagna “Pubblicità Progresso”
sulla parità salariale (2015); lo spot Rai “#NoPayGap” prodotto da
Valore D; e, più di recente, “La parità non può aspettare” di TIM,
diretto da Giuseppe Tornatore con musica dei Måneskin, insignito di premi
pubblicitari (Premio San Bernardino 2024, Premio Minerva 2025). Non risultano,
nello stesso periodo e sugli stessi canali, campagne di comunicazione pubblica
di diffusione paragonabile che presentino l’ipotesi delle scelte differenziate
come spiegazione dei gap occupazionali o retributivi.
Sul tema specifico del gender pay gap richiamato in queste campagne, è necessario essere inequivocabili su un punto: la discriminazione salariale diretta — pagare in modo diverso, in base al sesso, una persona che svolge la stessa mansione, con lo stesso orario, la stessa anzianità e le stesse qualifiche di un collega — è illegale in Italia e nell’Unione Europea da decenni, e non è ciò che il dato aggregato comunemente citato misura. Il “gender pay gap non aggiustato” calcolato da Eurostat per l’Italia è tra i più bassi d’Europa, circa il 4-5% nel 2020-2021 (contro una media UE del 12-13%), un dato paradossalmente basso perché in Italia lavora una quota minore di donne e quelle occupate tendono a essere più istruite e meglio retribuite. In nessun caso questi dati aggregati equivalgono a “stesso lavoro, paga diversa”: rappresentano differenze di reddito medio che riflettono la distribuzione diseguale tra i generi nei settori, negli orari di lavoro e nei livelli di anzianità; fenomeno reale, ma distinto dalla discriminazione diretta a parità di mansione, che i dati aggregati non misurano e che la legge vieta.
4. Il caso Vespa e
un’asimmetria normativa speculare
Nell’aprile 2024 la presidente Rai Marinella Soldi ha richiamato
ufficialmente il conduttore Bruno Vespa per una puntata di “Porta a
Porta” sull’aborto con sette ospiti uomini e nessuna donna, richiamandosi
esplicitamente al protocollo “No Women No Panel” sottoscritto dalla
Rai: un caso che mostra come esista un protocollo istituzionale formale a
tutela di una rappresentanza, senza che ne esista uno equivalente per l’altra.
Significativamente, nessuna fonte giornalistica sulla vicenda — pur
ampiamente ripresa proprio per la composizione del panel — riporta che in
quella sede sia stata sollevata un’asimmetria normativa reale e opposta, come
il diritto al “parto in anonimato” (art. 30, DPR 396/2000), che
consente alla sola madre di non essere identificata e quindi di non rispondere
del mantenimento, mentre la paternità, una volta accertata anche coattivamente,
comporta un obbligo di mantenimento automatico e non eludibile per il padre.
5. Due aggressioni
identiche, due esiti istituzionali opposti
Un confronto puntuale, verificabile con fonti indipendenti (ANSA, AGI,
Panorama, Il Giorno), riguarda due casi italiani di aggressione con l’acido da
parte dell’ex partner, strutturalmente identici nella dinamica ma con esiti
istituzionali opposti. Nel caso di Lucia Annibali (Pesaro, 2013), il mandante
Luca Varani fu condannato per tentato omicidio, lesioni gravissime e stalking a
20 anni di reclusione; Annibali divenne in seguito consigliere giuridico del
Ministero delle Pari Opportunità, quindi deputata. Nel caso di William Pezzulo
(Brescia, 2012), aggredito con le stesse modalità dall’ex fidanzata Elena
Perotti, la donna fu condannata per il solo reato di lesioni aggravate — non
tentato omicidio — a 8 anni di reclusione, di cui ne ha scontati solo alcuni
mesi. La Rai dedicò al caso Pezzulo una puntata di “Amore Criminale”,
ma senza il seguito pubblico, politico e istituzionale duraturo riservato ad Annibali.
A conferma diretta di questo squilibrio esiste un documento primario: una
nota ufficiale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
(protocollo del 18 dicembre 2013, firmata dalla consulente per i problemi della
coesione sociale, prof.ssa Giovanna Zincone), redatta in risposta a una
richiesta di riconoscimento presidenziale per Pezzulo analoga a quello concesso
ad Annibali. La nota riconosce esplicitamente che anche gli uomini possono
essere vittime di violenza e stalking, ma giustifica la differenza di
trattamento istituzionale con un argomento di prevalenza statistica, sostenendo
che le vittime di violenza e stalking siano nella grande maggioranza dei casi
donne e gli aggressori nella grande maggioranza dei casi uomini. È lo stesso
tipo di argomento — un dato aggregato usato per giustificare un trattamento
differenziato di casi individuali — più volte incontrato in questo documento, e
che si presta alla stessa obiezione già sollevata altrove: il riconoscimento
istituzionale di una minoranza di vittime (di violenza omofoba, verso persone
con disabilità, verso immigrati) non è normalmente subordinato alla sua
prevalenza numerica rispetto alla maggioranza.
6. La rete dei centri
antiviolenza: un sistema strutturato a senso unico
Il sistema italiano dei centri antiviolenza offre un ultimo caso, forse
il più strutturale di tutti, perché non riguarda una dichiarazione isolata ma
un intero impianto di policy pubblica. La Convenzione di Istanbul (2011,
ratificata dall’Italia nel 2013) fissa uno standard esplicitamente di genere —
un centro antiviolenza ogni 50.000 donne — e la rete Di.Re (il principale
coordinamento nazionale, 81 organizzazioni e 106 centri nel 2020) riceve
finanziamenti pubblici regionali nel 72-75% dei casi. Non esiste uno standard
quantitativo equivalente, né un coordinamento nazionale di pari struttura e
finanziamento, per i centri di ascolto rivolti a uomini vittime di violenza —
che restano iniziative isolate, spesso di origine volontaristica e prive di una
rete paragonabile a quella di Di.Re . Significativamente, l’unico disegno di
legge parlamentare che interviene sul tema degli uomini in questo ambito
(Sbrollini, atto Senato n. 868) non riguarda il sostegno a uomini vittime di
violenza, ma il finanziamento di centri di recupero per uomini maltrattanti, da
inserire nella più ampia rete di contrasto alla violenza maschile sulle donne:
un’ulteriore conferma che, anche quando l’iniziativa legislativa riguarda gli
uomini, lo fa nella cornice di autori di violenza da trattare, non di vittime
da sostenere.
Più significativa ancora è la posizione pubblica di Elisa Ercoli, presidente dell’associazione Differenza Donna, una delle organizzazioni di riferimento nel settore che, interpellata su un’iniziativa per una linea telefonica dedicata alla violenza subita dagli uomini, ha dichiarato che un osservatorio permanente sulla violenza femminile contro gli uomini non esiste “perché il fenomeno non è strutturale”, aggiungendo che chi diffonde un numero di pubblica utilità per questo scopo dovrebbe, a suo parere, rispondere legalmente. Si tratta di una dichiarazione pubblica, rilasciata a una testata giornalistica da una figura di primo piano nel settore, che nega esplicitamente la legittimità di un riconoscimento istituzionale per le vittime maschili — e la arricchisce di una minaccia di conseguenze legali per chi tenti di fornirlo. Coerentemente con questo orientamento, la proposta di un primo centro antiviolenza per uomini in Italia è stata pubblicamente definita da una consigliera di parità una “negazione della violenza sulle donne”.
Questo caso è il più solido tra quelli qui raccolti per un motivo
preciso: non si tratta di un’affermazione isolata né di un’interpretazione
discutibile di un testo, ma di un sistema di policy pubblica (standard
quantitativi, finanziamenti strutturali, coordinamento nazionale) costruito e
finanziato in modo esplicitamente e legittimamente dedicato a un solo genere di
vittime, accompagnato dal rigetto esplicito, da parte di chi occupa posizioni
di responsabilità nel settore, della legittimità di un’infrastruttura
equivalente per l’altro.
Conclusione
Nei casi concreti qui esaminati ricorre uno stesso schema, verificabile
con fonti, nomi e contesti: un dato reale, circoscritto e spesso corretto in
sé, viene esteso retoricamente ben oltre ciò che può effettivamente sostenere
(la magistrata Di Nicola Travaglini che trasforma una stima statistica di
popolazione in un’accusa diretta a persone presenti in una sala; la
comunicazione pubblicitaria e istituzionale sul gender pay gap; la
generalizzazione da singoli casi storici documentati a una spiegazione generale
di “invisibilità” femminile; l’argomento di prevalenza statistica
usato dal Quirinale per giustificare un trattamento differenziato di due
vittime). A questo si aggiunge un pattern distinto ma complementare:
un’infrastruttura istituzionale — normativa, di finanziamento pubblico, di
policy — costruita esplicitamente per un solo genere di vittime, della cui
estensione all’altro genere viene pubblicamente negata la legittimità da chi
occupa posizioni di responsabilità nel settore.
Questo è un pattern documentabile nei casi qui raccolti; non è, sulla
base dello stesso materiale, una prova che un disegno organizzato e
intenzionale governi l’intero discorso pubblico su ogni tema e in ogni sede. È
però un fatto strutturale e verificabile delle istituzioni italiane
contemporanee, trasversale a governi di orientamento politico opposto, alla
regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo, alla comunicazione
pubblicitaria nazionale e al sistema dei servizi sociali — al punto che un
contraddittorio realmente paritario, nei casi qui esaminati, risulta
sistematicamente assente o marginale.
Fonti
Convegno “Patriarcato e diritti delle donne”, Selinunte, 25
luglio 2024, registrazione video canale Multiverso Edizioni.
Watson, J. D., Crick, F. H. C., “Molecular Structure of Nucleic
Acids”, Nature, 1953; Maddox, B., Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA,
HarperCollins, 2002.
Centro Machiavelli, “C’è ancora domani, critica”, 2023.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari
Opportunità, “Violenza maschile contro le donne — Libro bianco per la
formazione”, introduzione di Eugenia Roccella, novembre 2024, p. 83.
Marchi, F., fondatore del movimento “Uomini Beta”.
Eurostat, “Gender pay gap statistics”, Statistics Explained,
dati 2023 e 2021 (Italia).
Valore D, campagna “#NoPayGap”, spot Rai, 2018.
TIM, campagna “La parità non può aspettare” (“Il labirinto”),
regia di Giuseppe Tornatore, 2024.
Pubblicità Progresso, campagna nazionale sulla parità salariale, 2015.
ANSA/AGI, “Solo uomini per parlare di aborto a Porta a Porta,
richiamo Rai”, 19 aprile 2024.
DPR 396/2000, art. 30 (parto in anonimato); Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Godelli c. Italia, 25 settembre 2012.
AGI, “Sfregiata con acido, confermati 20 anni per Varani”, 10
maggio 2016; Il Sussidiario, ricostruzione del caso Pezzulo; ANSA, 21 marzo
2017 (condanna di Elena Perotti).
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, nota della
Consulente per i Problemi della Coesione Sociale, prof.ssa Giovanna Zincone,
protocollo SGPR del 18 dicembre 2013 (documento primario).
Di.Re — Donne in Rete contro la Violenza, dati sulla rete dei centri
antiviolenza, 2020-2021.
Convenzione di Istanbul, 2011 (ratifica italiana 2013), standard sui
centri antiviolenza.
Disegno di legge Sbrollini, “Interventi per il potenziamento delle
misure a tutela delle vittime di uomini autori di violenza domestica e di
genere”, Senato della Repubblica.
L’Espresso, dichiarazione di Elisa Ercoli, presidente di Differenza
Donna, 6 agosto 2024.
Centro Riforma dello Stato, “La rivendicazione distorta proposta dai
separati”, 25 novembre 2021 (dichiarazione della consigliera di parità
Sara Pasquino).
Fonte foto:
Collage di fotogrammi e dettagli fotografici. Fonti: TRM Web (Esther Rizzo); La7 / In Onda (Cinzia Sciuto); indeciso42, licenza CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons (Paola Cortellesi); Autore/Fonte ignota, si resta a disposizione degli aventi diritto (Lilli Gruber); Registrazione evento pubblico (Paola Di Nicola Travaglini).