La legge e i media

LA VULGATA MEDIATICA HA UN VALORE NORMATIVO, DIREI LEGALE, SUPERIORE ALLE LEGGI STESSE.

Messa così, sembra un’ovvietà da bar oppure qualcosa che è vero ma in un senso molto sottile.

Invece, ciò che sto per raccontarvi dimostra quanto sia vero in senso molto concreto, direi anzi rozzo.

 

Come sapete, dal 1° maggio,  in molti luoghi chiusi è cessato l’obbligo delle mascherine  che rimangono solo fortemente raccomandate. Tra questi luoghi ci sono anche le aule scolastiche come dimostrano gli estratti del Dl e delle ordinanze in nota[i]. Purtroppo riguardo alle scuole è stato montato un bailamme falsificatorio.  Basta guardare titoli ed articoli sull’argomento, tutti sostengono che per le scuole permane l’obbligo. Anche le dichiarazioni di alcuni politici sono sulla stessa linea. Evidentemente preferiscono leggere i giornali piuttosto che le leggi che essi stessi scrivono e/o  votano.

 

Nella scuola dove insegno la preside, invece di informarsi leggendo leggi e ordinanze, ha preso per buona la versione mediatica. Ha diramato una circolare che, manipolando rozzamente Il DL e ignorando le ordinanze del min della salute e della pubblica amministrazione, ha imposto l’obbligo delle mascherine. Un nostro RSU, ha protestato tramite PEC chiedendo una rettifica. La preside, non solo non ha risposto ma ha continuato a sostenere la sua tesi. A quel punto, l’RSU ha fatto un esposto alla stazione dei CC. Siamo in attesa di sviluppi.

 

La vicenda che ho presentato stimola riflessioni molteplici: deontologia professionale del giornalista, il rapporto tra il reale e la sua rappresentazione, lo stato della nostra democrazia. Siamo molto al di là del “mascherina sì o no”.

Sollecito vostre riflessioni, domande, contestazioni ma, per favore, lasciamo stare Covid e dintorni. La questione è un’altra.

 

[i] DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24 .

Art. 5. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  1. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

Art. 9. Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

 

  1. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Circolare n. 1/2022

Oggetto: indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

 

In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.

 

 

Ministero della salute 28 aprile 2022

 

Art. 1

  1. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Mascherine a scuola: chi le fornisce? - Oggi Scuola

Fonte foto: Oggiscuola (da Google)

 

 

1 commento per “La legge e i media

  1. Bruno Scudellari
    24 Maggio 2022 at 10:25

    Ma non ci sono termini finali di questi atti, o decadono dopo quanto tempo?

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