Tutti contro la “Spazzacorrotti”: segno che è una buona legge?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

E’ stato approvato il 18 dicembre scorso in via definitiva alla Camera dei deputati il DDL “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, meglio noto come “Spazzacorrotti”, secondo l’icastica definizione coniata dai proponenti a 5 stelle e resa popolare da media sarcastici e prevenuti come d’abitudine.

La nuova legge anticorruzione ha pochi punti di contatto con la disciplina introdotta nel 2012 (c.d. Legge Severino), cui si affianca senza innovarla: da un lato rivela un’impostazione più tradizionale, privilegiando il momento repressivo rispetto a quello della prevenzione di reati e, più in generale, di comportamenti difformi dalle regole di imparzialità e buon andamento amministrativo; dall’altro interessa una platea soggettivamente più vasta. La L. 190, infatti, prendeva di mira soprattutto i comportamenti reprensibili dei funzionari pubblici “di carriera” e si è dimostrata idonea a contrastare i fenomeni di piccola e micro-corruzione; lo “Spazzacorrotti”, invece, colpisce i corruttori non meno dei corrotti, senza trascurare i politici (delle cui condotte la Legge Severino si disinteressava) e l’attività di partiti e fondazioni d’area.

L’iter della normativa, snodatosi per tutta la stagione autunnale, è stato lungo e tribolato: il testo finale, approdato nell’aula del Senato a dicembre, consta di un unico articolo (in luogo dei 15 di partenza), suddiviso in 30 commi, ed è il frutto di un maxi-emendamento governativo che riscrive integralmente il provvedimento.

Il comma 1 è senz’altro il più corposo, ed interviene ad ampio raggio sul Codice penale, privilegiando ovviamente il Titolo II del Libro Secondo, dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione. Iniziamo col dire che la norma che sta facendo più discutere è quella contenuta nella lettera e), che sospende il corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definitiva o dell’irrevocabilità del decreto medesimo (nuovo art. 159 cod. pen.). I detrattori pretendono che il disposto sia addirittura incostituzionale (per lesione del diritto alla difesa[1], “ipotizzano” con sicumera), e lamentano che il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio sortirebbe l’effetto di dilatare la durata dei processi.

E’ fondata l’obiezione oppure siamo di fronte a un paradosso? Ora, l’esistenza della prescrizione come causa estintiva del reato si giustifica in base a due principali argomenti: il primo è che, a distanza di parecchi anni dalla commissione di un delitto, viene meno l’interesse dello Stato a punire un soggetto che, in ipotesi, potrebbe essere rientrato nella legalità, il secondo è che appare ingiusto “condannare” una persona, ancorché colpevole, alla via crucis di un processo eterno, i cui tempi si sommano a quelli della pena finale. Il problema non sta dunque nell’istituto, che risponde a una logica apprezzabile, ma nell’uso distorto e opportunistico che ne è stato fatto: personaggi disonesti ma ricchi o benestanti hanno tutto l’interesse a procrastinare il verdetto conclusivo, e per ottenere il risultato si valgono di professionisti lautamente pagati e capaci di mettere al servizio della clientela tattiche dilatorie e virtuosismi formalistico-dialettici. Non per caso la prescrizione premia quasi sempre i c.d. colletti bianchi (che non sono coloro che timbrano il badge in ufficio). Insomma: si impugnano decisioni inattaccabili nella sostanza pur di allungare i termini e approdare all’agognata impunità – quindi l’istituto, ben lungi dall’accorciare le tempistiche processuali, le dilata. E’ pacifico, infatti, che a proporre appello/ricorso contro una “robusta” e motivata condanna in primo o secondo grado sono quasi sempre i difensori del reo, raramente pubblici ministeri almeno in parte soddisfatti. L’argomentazione dei critici è quindi piuttosto surreale: il congelamento della prescrizione costituisce un evidente disincentivo a impugnazioni strumentali (favorite dalla disciplina attuale), e dovrebbe dunque abbreviare la durata delle cause non bagatellari, perlomeno di quelle che terminano in primo grado con una condanna: asserire il contrario equivale implicitamente a sostenere che i giudicanti – o almeno buona parte di essi – sarebbero una genia infingarda e sottilmente sadica[2]. Lascia dunque un tantino attoniti il fatto che a paventare l’allungamento dei tempi sia, fra gli altri, il Consiglio Superiore della Magistratura, mentre nessuno stupore destano le prese di posizione inorridite dei penalisti (che tutelano i propri interessi economici, anche se pontificano di diritti, giustizia ecc.), di Forza Italia – il cui padre-padrone ha nella prescrizione uno degli alleati più fedeli e “longevi” – e della finta “sinistra” piddina, che la lotta contro certi abusi l’ha sempre condotta soltanto a parole, per finalità di propaganda (cioè per turlupinare un elettorato purtroppo ingenuo). Polemisti più sottili e meno sbracati denunciano che il provvedimento è poco più di uno spot, perché per acquisire senso dovrebbe inserirsi in un disegno di riforma del processo penale: considerazione in astratto valida, che però non tiene conto (rectius: tiene conto, ma a livello di non-detto) dell’impossibilità di riscrivere il codice di procedura in quattro e quattr’otto. Indicando il fantasma del bicchiere colmo questi fini dicitori auspicano che quello disponibile non si riempia nemmeno per un quarto: meglio che resti vuoto!

Sia come sia, l’applicabilità della disposizione non è immediata, poiché viene posticipata (comma 2) al primo gennaio 2020. Inutile cercare motivi nobili: lo slittamento è figlio di un compromesso tra il M5Stelle e una Lega alquanto malmostosa…

Sempre a proposito di cause estintive il legislatore interviene pure sull’istituto della riabilitazione del condannato (articolo 179 cod. pen.), introducendo una novità degna di nota: l’estinzione della pena non estende i suoi effetti alle sanzioni accessorie perpetue, tra le quali l’impossibilità per il privato di contrattare con la PA, che dunque continuano a trovare applicazione anche dopo che il soggetto è stato riabilitato – per almeno altri sette anni, se nel frattempo il condannato ha dato prova di buona condotta. Significativo anche il dettato della lettera m) che, sostituendo l’articolo 317-bis del Codice, commina l’incapacità in perpetuo di contrattare con l’amministrazione (affiancandola all’interdizione dai pubblici uffici, già prevista per alcune fattispecie di reato) ai colpevoli dei delitti di cui al già menzionato Titolo II – Capo I[3], corruzione compresa. Si tratta del c.d. “Daspo per i corrotti”, una tra le misure maggiormente pubblicizzate: il rimprovero, da taluni avanzato, di non aver distinto tra condotte gravi e meno gravi appare scarsamente fondato, visto che per le ipotesi più lievi interdizione e divieto assumono carattere temporaneo.

Altra norma indubbiamente d’impatto è quella (lett. r) che inserisce una causa di non punibilità[4] per chi, dopo aver commesso un reato di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità o di turbata libertà degli incanti et similia prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto” lo denuncia e fornisce elementi utili a fini probatori e di individuazione dei corresponsabili (sempreché il pentito metta a disposizione dell’autorità l’ingiusto profitto). Si tratta di una sorta di “ravvedimento operoso” che anziché costituire circostanza attenuante[5] esclude addirittura la punibilità, benché – a differenza ad esempio delle previsioni di cui all’articolo 56, commi 3 e 4, in materia di delitto tentato – non solo la condotta delittuosa sia stata posta in essere, ma si sia persino verificato l’evento. L’intenzione del legislatore è evidentemente quella di spezzare il legame omertoso tra corrotto e corruttore, offrendo una via d’uscita a chi voglia “tirarsi indietro” (anche solo per paura di venire scoperto o per un tardivo ripensamento, sia chiaro) ed aumentando la pressione psicologica su tutti i soggetti coinvolti – un disincentivo a delinquere, insomma.

Da ultimo il comma 1 prevede un generale inasprimento delle pene per i delitti contro la PA e, abrogando il vecchio articolo 346 (lett. s) e t), unifica sotto l’aspetto sanzionatorio le diverse fattispecie del millantato credito (di cui non si parla più espressamente) e del traffico di influenze illecite, non sempre facilmente distinguibili sul piano pratico.

Salto alcune norme non prive di pregio per passare direttamente al comma 8, che valorizza la figura dell’agente provocatore (rectius: sotto copertura) riscrivendo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 9[1] della legge 146/2006. L’impiego di ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura sarà d’ora in avanti consentito anche per acquisire elementi di prova in ordine a numerosi delitti contro la PA, ma l’aspetto più rimarchevole riguarda le condotte autorizzate, che vengono ampliate ed adeguate alla bisogna, potendo consistere in dazioni o promesse di denaro o altre utilità finalizzate a smascherare i responsabili di eventi corruttivi. Da come la norma risulta scritta non pare in effetti che l’obiettivo sia quello di “tentare gli onesti” (a monte c’è un accordo illecito già concluso da altri, una richiesta esplicita o una sollecitazione), anche se qualche dubbio può sorgere con riguardo al compimento, da parte dell’agente, di “attività prodromiche o strumentali” non precisate e forse neppure precisabili in astratto. Siamo di fronte, merita ribadirlo, all’adattamento di un istituto già esistente e che in altri ambiti si è rivelato di proficuo utilizzo. Più evoluzione che “rivoluzione”, insomma – e in ogni caso nulla che possa destare scandalo.

Il comma 9 si occupa, inasprendole, delle sanzioni interdittive comminabili a società ed enti privati nell’evenienza di fenomeni corruttivi, mentre quelli successivi introducono opportuni vincoli alle liberalità a favore di partiti, movimenti politici, liste e candidati imponendone la pubblicizzazione ove superiori ai 500 euro annui e vietando in radice il sostegno lato sensu economico loro prestato da Stati ed enti pubblici esteri nonché da enti privati stranieri “non assoggettati a obblighi fiscali in Italia”: si vogliono evitare pericolosi condizionamenti esterni della vita politica nazionale da parte di soggetti perlopiù sovranazionali (e in genere influenti) che perseguono finalità proprie, non chiare e spesso confliggenti con gli interessi pubblici o addirittura nazionali. Questo in estrema sintesi: l’intento – che traspare anche dai commi seguenti, fino al 28 – è quello di garantire un’adeguata trasparenza e, per il tramite di essa, un efficace controllo pubblico da ottenersi anche attraverso la minaccia di sanzioni dissuasive. Si noti che obblighi e divieti prescritti a partiti, movimenti ecc. si estendono pure a fondazioni, associazioni e comitati in posizione ancillare rispetto a partiti o movimenti politici.

I commi finali contengono clausole che oramai potremmo definire “di stile”: il divieto di far derivare dall’attuazione della legge nuovi o maggiori spese con il correlato obbligo per le amministrazioni interessate di provvedere a risorse invariate – almeno nel caso de quo la prescrizione non suona irragionevole, perché saggiamente il legislatore non ha inteso gravare gli enti di ulteriori e defatiganti adempimenti che costano tempo e denaro.

Nel complesso sembra proprio quest’ultimo l’elemento più interessante di un testo normativo che, oltre a non annunciarsi come l’ennesima “fabbrica di carte”, potrebbe rivelarsi idoneo a contrastare fenomeni corruttivi anche di dimensioni rilevanti. Impossibile valutare al momento se, come affermano gli esponenti della forza politica che l’ha fortemente voluta, questa legge costituisca un punto di svolta addirittura “epocale”: per trarre un bilancio ci vorrà del tempo, ma mi sento di affermare sin d’ora che gli elementi positivi prevalgono su quelli negativi, ammesso che possano essere definiti tali le “caricature” che molti autorevoli denigratori del DDL hanno disegnato di singole sue previsioni.

D’altronde non merita prendere troppo sul serio le censure provenienti da forze politiche che, dopo essersi prodotte per anni in febbrili ed immediati copia-incolla degli editti europeisti, accusano oggi la maggioranza di “scrivere la manovra[2] sotto dettatura”: scrivere, se non altro, implica un certo sforzo e un minimo di autonomia…

[1] “Degli abbienti” dovrebbero sinceramente aggiungere.

[2]Infingardi” perché, pur agevolati nel loro operare da una riduzione del numero delle controversie, approfitterebbero della novità legislativa per rinviare le udienze sine die e lavorare meno, “sadici” perché non si può definire altrimenti funzionari che, per loro comodità, tengano indefinitamente sulla graticola dei cittadini che restano presunti innocenti.

[3] Trattasi di quasi tutti i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la PA di matrice latamente corruttiva (escluso l’abuso d’ufficio), cui si aggiunge il traffico di influenze illecite.

[4] Esplicitata nel nuovo articolo 323-ter cod. pen.

[5] Il modello è quello delineato dall’articolo 62, n. 6, cod. pen.

(6) Questo era il testo nell’originaria stesura: “a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonchè nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego”.

(7) Una manovra, sia chiaro, i cui contenuti sono nettamente peggiorati rispetto alla prima stesura: “quota 100” combinata con il blocco delle assunzioni fino al novembre 2019 potrebbe dare il colpo di grazia a quello che resta della P.A. italiana…

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Fonte foto: AgrigentoOggi (da Google)

1 commento per “Tutti contro la “Spazzacorrotti”: segno che è una buona legge?

  1. Giovanni
    22 Dicembre 2018 at 19:46

    Articolo interessante. Quando se ne parlò su Sollevazione io commentai (si trova qui alle 17.50) estendendo l’idea della prescrizione e richiamandomi anche ad un idea che avevo letto qui su L’Interferenza (avevo anche segnalato loro il link in un precedente commento ma non lo ritrovo). Riporto solo un estratto di ciò che ho scritto:


    “In una ipotetica causa, basata su una legge-che-non-c’è, in cui appoggiandomi ad un principio di illegittimità del precariato chiedessi si essere reintegrato (e non stabilizzato) nella categoria contrattuale appropriata al lavoro da me svolto vorrei che questo processo avvenisse senza nessuna prescrizione.
    [..]
    Ovviamente tutto ciò potrebbe avvenire solo all’interno di un processo alla seconda repubblica che ne delegittimi completamente i presupposti (splendida formulazione di Paccosi che già vi avevo segnalato), qui con particolare riguardo al principio di flessibilità del lavoro.”

    Ecco, bisognerebbe anche andare oltre ed orientarsi verso il processo alla seconda repubblica (non letterale ovviamente, non un processo della magistratura ma un vero rivolgimento politico) rilanciando l’idea del danno arrecato a tutti quei lavoratori cui sono state imposte le varie forme di lavoro atipico. Un danno da valutare e risarcire senza prescrizione alcuna.

    I crimini contro il lavoro ed i lavoratori, specialmente quando fatti con la complicità dello stato (ed il neoliberismo configura proprio questo tipo di complicità), dovrebbero essere perseguiti senza prescrizione alcuna.

    Difficile certo, ma che almeno se ne parli. Offtopic? Io non credo. Poi quando il problema ti brucia addosso non c’è offtopic che tenga.

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